Atti Generali

art. 12 c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre 1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attività.   Sono   altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle attività di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

Secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2 del D.L.gs. 165/01 sono pubblicati i Codici disciplinari desunti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'Area I, del personale dell'area V della dirigenza scolastica e del personale non dirigente del Comparto Ministeri. Viene pubblicato il testo del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", comune al personale dirigente e non dirigente, allegato ai rispettivi contratti nazionali."