art. 12 c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2 del D.L.gs. 165/01 sono pubblicati i Codici disciplinari desunti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'Area I, del personale dell'area V della dirigenza scolastica e del personale non dirigente del Comparto Ministeri. Viene pubblicato il testo del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", comune al personale dirigente e non dirigente, allegato ai rispettivi contratti nazionali."