Liste di attesa

art. 41 c. 6 del D. Lgs. 33/2013
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

 

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l'obbligo di cui art.41 del D. Lgs. 33/2013 riguarda il sistema sanitario nazionale.