art. 26 c. 1 del D. Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- I fornitori sono selezionati secondo i criteri di legge sugli appositi siti del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (mePA)
- Gli esperti esterni vengono selezionati tramite i bandi di gara previsti dalla normativa.